Art. 4
LEGGE 13 maggio 1978, n. 180
In vigore dal 17 mag 1978
Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
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