Art. 1
In vigore dal 9 mag 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia con la seguente modificazione:
All'articolo 2, primo comma, lettera a), dopo le parole: del testo unico anzidetto, sono aggiunte le seguenti: come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA - BONIFACIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-05;156#art-1