Art. 1

In vigore dal 9 mag 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia con la seguente modificazione: All'articolo 2, primo comma, lettera a), dopo le parole: del testo unico anzidetto, sono aggiunte le seguenti: come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 maggio 1978 LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - BONIFACIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-05;156#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia. — Testo vigente | Portale Normativo