Art. 82

LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

In vigore dal 14 mag 1978
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1503 e n. 2503 concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
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