Art. 48
LEGGE 27 aprile 1978, n. 143
In vigore dal 14 mag 1978
Il Ministro del tesoro è autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 marzo 1971, n. 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1978, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all', commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si farà fronte con una maggiorazione delle relative emissioni. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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