Art. 1

In vigore dal 4 mar 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i diritti di segreteria è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All', dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Sono esonerate dal pagamento dei diritti tutte le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici territoriali, gli enti ed organismi di natura pubblica che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali, nonché gli esattori delle imposte dirette". L'articolo 2 è soppresso. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: "Art. 2-bis. - Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'atto della riscossione delle tariffe per i diritti di segreteria, rilasciano apposita ricevuta, a richiesta dell'interessato". Nell'allegato: i numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti: "1) Certificato di iscrizione o cancellazione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, od attestato desunto da detti registri...... L. 2.500 2) Certificato di idoneita per aderire ad aste, appalti e simili................................ L. 5.000 3) Elenchi di nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali: da uno a cinque nominativi........................... L. 500 per ogni nominativo in piu........................... L. 50 4) Certificato d'origine od analoga attestazione o dichiarazione relativa a scambi di merce con l'estero, anche su fatture o simili...................... L. 1.500 5) Vidimazione o autenticazione di firme.............. L. 1.000"; il n. 10) e soppresso; i numeri 12) e 13) sono sostituiti dai seguenti: "12) Atti, certificati e dichiarazioni non compresi in altre voci................................... L. 1.500 13) Visura dei registri, ruoli, albi od elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura: per il primo nominativo.............................. L. 2.000 per ogni nominativo in piu........................... L. 300"; il n. 14) e soppresso; i numeri 15) e 16) sono sostituiti dai seguenti: "15) Diritto di urgenza per certificati ed atti da rilasciare in giornata qualora si sovverta a favore e su richiesta dell'utente il normale ordine cronologico e di protocollo....................... L. 1.000 16) Diritto di urgenza speciale per il rilascio immediato (a vista) qualora si sovverta a favore e su richiesta dell'utente il normale ordine cronologico e di protocollo.............................. L. 1.000"; dopo il n. 16) e inserito il seguente: "16-bis) Diritti di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da corrispondere all'atto della domanda, e sempre che non si applichino i diritti previsti ai numeri 17) e 17-bis)............................................ L. 5.000"; il n. 17) e sostituito dal seguente: "17) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti l'accertamento di idoneità, mediante lo svolgimento di esami, da parte di apposita commissione.............. L. 40.000"; dopo il n. 17) e inserito il seguente: "17-bis) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti il meno accertamento del possesso dell'idoneità professionale........................................... L. 10.000". Il n. 18) e soppresso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 febbraio 1978 LEONE ANDREOTTI - DONAT - CATTIN - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria. — Testo vigente | Portale Normativo