Art. 3
In vigore dal 28 feb 1978
La maggiorazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, deve intendersi commisurata all'ammontare dell'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della definizione della pendenza tributaria secondo le norme del suddetto decreto, al netto dalle somme comunque precedentemente iscritte a ruolo per il medesimo tributo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1978
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - COSSIGA - MORLINO - STAMMATI - ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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