Art. 1
In vigore dal 9 feb 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 febbraio 1978
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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