Art. 2
In vigore dal 5 feb 1978
Le norme del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, di cui al precedente hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 febbraio 1978
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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