Art. 2

In vigore dal 5 feb 1978
Le norme del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, di cui al precedente hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1978 LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo. — Testo vigente | Portale Normativo