Art. 3
In vigore dal 7 feb 1978
Alla minore entrata derivante nell'anno finanziario 1978 dall'applicazione dell' della presente legge, valutata in lire 10 miliardi, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 febbraio 1978
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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