Art. 2

LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1

In vigore dal 15 gen 1978
Aree destinate all'edilizia scolastica L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non oltre il venti per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell' della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dell' della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
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