Convenzione

Art. 32

In vigore dal 21 giu 2011
. 1. Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via di negoziato, è sottoposta ad arbitrato, su domanda di uno di essi. 2. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in conformità allo Statuto della Corte.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente legge e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1084#art-c-32

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