Art. 2

In vigore dal 3 mar 1978
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 4 dello scambio di note stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1071#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica somala, concernente la cessione del terreno demaniale in localita' Holmessale, effettuato in Mogadiscio il 19-20 maggio 1976. — Testo vigente | Portale Normativo