Art. 3

LEGGE 23 dicembre 1977, n. 937

In vigore dal 31 dic 1977
Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno imputate ai capitoli di spesa concernenti stipendi ed altri compensi fissi iscritti negli stati di previsione dei vari Ministeri nonchè nei bilanci delle amministrazioni autonome.
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