Art. 7
LEGGE 21 dicembre 1977, n. 967
In vigore dal 18 gen 1978
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno vigore fino al 31 dicembre
1982.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO -
STAMMATI - GULLOTTI -
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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