Art. 7

LEGGE 21 dicembre 1977, n. 967

In vigore dal 18 gen 1978
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno vigore fino al 31 dicembre 1982. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - STAMMATI - GULLOTTI - PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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