Art. 3

LEGGE 21 dicembre 1977, n. 932

In vigore dal 13 gen 1978
Gli appuntati del Corpo della guardia di finanza, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle Forze armate o in quelle partigiane, possono, a domanda, chiedere l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui all' della legge 2 aprile 1968, n. 408. Sulle domande degli interessati decide il Ministro per le finanze, previo parere della commissione di avanzamento di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, circa il possesso dei requisiti di cui all', lettera b), della legge 10 dicembre 1942, n. 1551. Gli elementi ritenuti idonei dalla commissione conseguono la reintegrazione nella posizione di sottufficiale con il diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi delle disposizioni contenute negli della legge 2 aprile 1968, n. 408, con l'iscrizione nel ruolo separato e limitato dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600. Nel ruolo anzidetto possono essere, altresì, iscritti, a domanda, i militari che sono già transitati nella carriera di sottufficiale. Previo giudizio della commissione di avanzamento di cui al secondo comma, può essere reintegrato nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di riversibilità anche il personale per il quale si verificano le condizioni di cui al primo comma, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
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