Art. 1

In vigore dal 26 feb 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973.
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