Art. 1
In vigore dal 26 feb 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1063#art-1