Art. 1
In vigore dal 31 gen 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo federale militare della Repubblica federale di Nigeria ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, con scambio di note, firmato a Lagos il 22 febbraio 1977.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-12-09;1002#art-1