Art. 1
In vigore dal 4 dic 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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