Art. 1

In vigore dal 4 dic 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° dicembre 1977 LEONE ANDREOTTI - COSSIGA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1977-12-01;870#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali. — Testo vigente | Portale Normativo