Art. 3
LEGGE 11 novembre 1977, n. 848
In vigore dal 13 dic 1977
All'onere complessivo di lire 960 milioni derivante, per l'anno finanziario 1977, dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per lire 390 milioni e per lire 570 milioni, con prelevamenti, di pari importi, rispettivamente dai conti correnti di tesoreria intestati "Ministero del tesoro - Fondo ex Sepral" e "Ministero del tesoro - Conto frumento estero".
Le somme prelevate dai predetti conti correnti saranno versate all'entrata del bilancio statale e correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 novembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - MARCORA - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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