Art. 4

In vigore dal 22 dic 1977
L'ultima frase del paragrafo 1 dell' del patto relativo ai diritti civili e politici "Si posterieurement à cette infraction, la loi prevoit l'application d'une peine plus legere, le delinquant doit en beneficier" deve essere interpretata come riferita esclusivamente alle procedure ancora in corso. Conseguentemente, un individuo già condannato con sentenza passata in giudicato non potrà beneficiare di una legge che, posteriormente alla sentenza stessa, prevede l'applicazione di una pena più lieve. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 ottobre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - COSSIGA - ANSELMI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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