Patto internazionale›Parte QUARTA
Art. 43
In vigore dal 22 dic 1977
I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che possano essere designate ai sensi dell' hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pi-43