Art. 3

Abrogato
In vigore dal 26 mag 2016
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 86

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urn:nir:stato:legge:1977-10-18;791#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita' europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. — Testo vigente | Portale Normativo