Convenzione›Parte PRIMA
Art. 4
Oggetto dell'Unione
In vigore dal 15 nov 1977
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(Oggetto dell'Unione)
12 1. L'Unione ha per oggetto:
a) di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale per il miglioramento e l'impiego razionale delle telecomunicazioni di ogni specie;
13 b) di favorire lo sviluppo dei mezzi tecnici e il loro sfruttamento più efficace, allo scopo di aumentare il rendimento dei servizi delle telecomunicazioni, di estenderne l'uso e di generalizzare quanto più possibile la loro utilizzazione da parte del pubblico;
14 c) di armonizzare gli sforzi delle nazioni verso questi fini comuni.
15 2. A tale scopo, e più particolarmente, l'Unione:
a) attribuisce le frequenze dello spettro radioelettrico e
registra le assegnazioni di frequenze, in modo da evitare
disturbi nocivi tra le stazioni di radiocomunicazione di Paesi diversi;
16 b) coordina gli sforzi nell'intento di eliminare i disturbi nocivi tra le stazioni di radiocomunicazione di Paesi diversi e di migliorare l'utilizzazione dello spettro delle frequenze;
17 c) coordina gli sforzi in vista di permettere lo sviluppo armonioso dei mezzi di telecomunicazione, specialmente quelli facenti capo alle tecniche spaziali, al fine di utilizzare nel modo migliore le possibilità che tali mezzi offrono;
18 d) favorisce la collaborazione tra i suoi Membri nell'intento di stabilire tariffe ai livelli più bassi possibili, compatibili con un servizio efficiente e una gestione finanziaria delle telecomunicazioni solida e indipendente;
19 e) incoraggia la creazione, lo sviluppo e il perfezionamento degli impianti e delle reti di telecomunicazione nei Paesi in via di sviluppo, con tutti i mezzi a sua disposizione, in particolare con la partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite;
20 f) provoca l'adozione di provvedimenti che consentano di garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione;
21 g) procede a studi, emana regolamenti, prende risoluzioni, elabora raccomandazioni e suggerimenti e raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-4