Art. 3

In vigore dal 8 nov 1977
Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere di una commissione composta da 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti del Senato e della Camera, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nella convenzione di cui all' della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 ottobre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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