Art. 2

In vigore dal 6 nov 1977
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 del protocollo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 ottobre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Grecia, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunita', firmato a Bruxelles il 28 aprile 1975. — Testo vigente | Portale Normativo