Art. 8
LEGGE 12 agosto 1977, n. 675
In vigore dal 22 set 1977
Qualora i progetti di cui al precedente , secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, anche da parte di imprese condotte in forma cooperativa, possono essere concessi contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi di cui all', primo comma, lettera b), nelle stesse proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente .
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione parlamentare, di cui al successivo articolo 13 e il CIPI, provvede con proprio decreto a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente, con riferimento anche alle dimensioni delle singole operazioni relative alle imprese artigiane di cui all'.
I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, Isveimer, Irfis e Cis, nonchè gli istituti regionali per il credito a medio termine previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono autorizzati anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, di cui all', primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale.
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