Art. 1
In vigore dal 21 set 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La delega conferita al Governo dall'articolo 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è prorogata per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-08-08;664#art-1