Art. 2

LEGGE 8 agosto 1977, n. 573

In vigore dal 9 set 1977
Il credito di cui al primo ed al secondo comma dell' del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è concesso, in caso di occupazione ridotta nel mese, in proporzione alle giornate di lavoro effettivamente prestate o comunque retribuite nel mese considerato. Il credito di cui ai primo e al secondo comma dell' del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è concesso alle imprese che applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;573#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo