Art. 2
LEGGE 4 agosto 1977, n. 516
In vigore dal 2 set 1977
Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo 1501 (stipendi ed assegni fissi) e degli altri competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-08-04;516#art-2