Art. 2

LEGGE 4 agosto 1977, n. 516

In vigore dal 2 set 1977
Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo 1501 (stipendi ed assegni fissi) e degli altri competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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