Art. 1
In vigore dal 14 ago 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante modifica della aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare è convertito in legge con la seguente modificazione:
L' è sostituito dal seguente:
Per le importazioni e le cessioni del latte fresco non concentrato nè zuccherato - esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati - non condizionato per la vendita al minuto (v.d. ex 04.01), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quattordici per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI -
STAMMATI - MORLINO - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-08-04;502#art-1