Art. 4
LEGGE 22 luglio 1977, n. 426
In vigore dal 29 lug 1977
All'onere di L. 63.881.217.736 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede, quanto a lire 44 miliardi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno; quanto a L. 9.091.895.727, mediante utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 2565 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1977 per la parte riferibile alla rata dei mutui autorizzati dall' della legge 8 aprile 1976, n. 115; e quanto a L. 10.789.322.009 mediante utilizzazione dello stanziamento del predetto capitolo 2565 dello stesso anno finanziario per la parte riferibile alle rate dei mutui autorizzati dagli della legge 27 novembre 1973, n. 811.
Il rimborso delle rate di mutuo di L. 10.789.322.009 di cui al precedente comma, è prorogato di un anno con accollo a carico dello Stato anche degli interessi maturandi per effetto dell'operazione prevista dalla presente legge.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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