Art. 1
In vigore dal 14 lug 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
I prezzi dei medicinali registrati dal 2 maggio 1975 al 31 maggio 1977 sono sottoposti a revisione secondo il nuovo metodo nella sua prima fase di applicazione.
ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Dal 1 giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi si applica anche in occasione della fissazione del primo prezzo delle specialità medicinali all'atto delle loro registrazioni.
Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - Il presidente del C.I.P. presenta al Parlamento annualmente, e per la prima volta, entro il mese di febbraio 1978, una relazione analitica che documenti i risultati della revisione dei prezzi dei medicinali e della determinazione dei prezzi dei medicinali di nuova registrazione, ivi compresa l'incidenza delle singole voci di costo, per specialità aggregate per categoria terapeutica.
All'articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
Il contributo di cui al precedente comma è trattenuto da ogni singolo ente in sede di pagamento delle forniture effettuate dalle farmacie ed è versato trimestralmente all'ENPAF entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre solare.
Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
Art. 5-bis. - Le imprese farmaceutiche sono tenute a corrispondere agli enti mutualistici gli sconti dovuti sui medicinali forniti agli assistiti dagli enti stessi, fino al 30 settembre 1975, in conformità a quanto previsto integralmente dagli accordi 20 giugno 1973 e 2 ottobre 1975 stipulati tra gli enti mutualistici e le imprese farmaceutiche.
I termini e le modalità per l'estinzione totale dei debiti per gli sconti dovuti, sui medicinali forniti agli assistiti dagli enti mutualistici dal 1° ottobre 1975 al 31 maggio 1977, in base agli estratti conto notificati dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici in conformità a quanto previsto dal punto 3 dell'accordo 20 giugno 1973 e dal punto 2 dell'accordo 2 ottobre 1975 stipulati tra gli enti mutualistici e le imprese farmaceutiche, dovranno essere concordati dalle imprese farmaceutiche con gli enti creditori, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
Con successivo provvedimento legislativo, si provvederà alla sistemazione, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, del personale assunto dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici anteriormente al 1 gennaio 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nelle more dell'emanazione del provvedimento suddetto gli oneri per il personale dell'ufficio di cui al precedente comma, nonché per i residui adempimenti di competenza dell'ufficio stesso, sono posti a carico degli enti mutualistici indicati all'articolo 2 dell'accordo 9 giugno 1973, in proporzione della spesa annua da essi sostenuta per l'assistenza farmaceutica.
L'articolo 7 è soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - MORLINO
- STAMMATI - ANSELMI - DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-07-11;395#art-1