Art. 1
LEGGE 8 luglio 1977, n. 406
In vigore dal 15 set 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano l'elezione degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati, tanto in forma diretta quanto attraverso elezione di secondo grado
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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