Art. 3

LEGGE 31 maggio 1977, n. 321

In vigore dal 21 giu 1977
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 maggio 1977 LEONE ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - PANDOLFI - MARCORA - DAL FALCO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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