Art. 6
LEGGE 31 maggio 1977, n. 247
In vigore dal 4 giu 1977
La ragioneria centrale del Ministero delle finanze, prima di trasmettere gli ordinativi diretti collettivi di cui agli articoli 42-bis e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, alla Direzione generale del tesoro per gli adempimenti di competenza, verifica la esatta imputazione della spesa, l'esistenza della disponibilità di stanziamento nonchè la corrispondenza fra gli importi complessivi indicati negli elenchi, rispettivamente per rimborso d'imposta e per interessi, e l'importo del relativo ordinativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-05-31;247#art-6