Art. 2

In vigore dal 20 mag 1977
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 maggio 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. — Testo vigente | Portale Normativo