Art. 2

In vigore dal 12 lug 1977
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 maggio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975. — Testo vigente | Portale Normativo