Art. 1

In vigore dal 17 giu 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975.
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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238#art-1

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975. — Testo vigente | Portale Normativo