Convenzione

Art. 37

In vigore dal 28 mag 1977
1. La presente Convenzione può essere revisionata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Pertanto il suo testo riveduto impegnerà solo quegli Stati che diventeranno parte della Convenzione revisionata. 2. Nel caso in cui la Conferenza Generale adotti una nuova Convenzione che costituisca una revisione totale o parziale della presente e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica, accettazione o adesione a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione che contiene il testo revisionato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184#art-c-37

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo