Art. 2

In vigore dal 4 giu 1977
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - STAMMATI - ANSELMI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la regolamentazione dei problemi inerenti all'accordo del 26 febbraio 1941, firmato a Bonn il 27 gennaio 1976. — Testo vigente | Portale Normativo