Art. 2
In vigore dal 3 apr 1977
Il Governo della Repubblica è delegato, nel termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il CIPE e le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, la utilizzazione delle somme derivanti nell'anno 1977 dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate col decreto 1 febbraio 1977, n. 12, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all' del decreto stesso, nonché a regolare le modalità di riscossione e i relativi controlli e sanzioni.
Nel determinare la destinazione delle predette somme sarà osservato il criterio - secondo indicazioni di priorità individuate dal CIPE - di conseguire, attraverso l'attenuazione di oneri gestionali, il contenimento dei costi di servizi di interesse collettivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI -
BONIFACIO - MORLINO
- STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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