Art. 2

In vigore dal 6 apr 1977
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi concernente il regolamento definitivo delle domande di indennizzo per danni di guerra, firmato a L'Aja il 28 giugno 1972. — Testo vigente | Portale Normativo