Art. 1
In vigore dal 2 mar 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, recante norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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