Art. 1

In vigore dal 2 mar 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, recante norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-02-23;42#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, recante norme per la valutazione delle disponibilita' in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi. — Testo vigente | Portale Normativo