Art. 2

In vigore dal 25 feb 1977
Dopo l' della tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 1-bis. - Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi....... 15 per cento Se il trasferimento avviene entro cinque anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso terreno agricolo o diritto immobiliare sul quale si sia pagata la imposta normale e fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento........... 11,25 per cento Se il trasferimento e a favore dello Stato, regioni, province e comuni........... 5.000 Nota: Per i trasferimenti derivanti da atti sociali: si applica il successivo articolo 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 80, secondo comma, del presente decreto e dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, l'imposta si applica con l'aliquota stabilita dal precedente . L'acquirente deve produrre al notaio rogante la certificazione della sussistenza dei suddetti requisiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio di registro competente provvede al recupero della differenza di imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni e relative pertinenze diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della maggiore imposta dovuta in dipendenza del mutamento di destinazione". All'articolo 4, lettera a), n. 1), della predetta tariffa, parte prima, allegato A, è aggiunto il seguente numero: "n. 1-bis. - Con conferimento di terreni agricoli, relative pertinenze e diritti reali immobiliari di godimento dei medesimi.................... 15 per cento". All'articolo 8, lettera a), della medesima tariffa, parte prima, allegato A, è aggiunta la seguente lettera: "a-bis) aventi per oggetto trasferimenti o costituzioni di diritti reali su terreni agricoli e relative pertinenze........... 15 per cento".
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urn:nir:stato:legge:1977-02-21;36#art-2

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