Art. 2

LEGGE 21 febbraio 1977, n. 31

In vigore dal 1 lug 2018
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 febbraio 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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