Art. 2
LEGGE 21 febbraio 1977, n. 31
In vigore dal 1 lug 2018
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI
STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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