Art. 1
In vigore dal 23 feb 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose, con le seguenti modificazioni:
All' le parole: "un anno" sono sostituite con le seguenti: "dieci mesi".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Senza alcun pregiudizio per quanto possa essere disposto in materia con i decreti delegati previsti dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, nel limite massimo di 560 unità, presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono comandati da altre amministrazioni dello Stato o distaccati da enti pubblici nonché da enti in via di soppressione, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, dipendenti di qualifica non dirigenziale o corrispondente che siano in possesso di titolo di studio idoneo per le specifiche mansioni da svolgere, nel numero, per il periodo di tempo e con le modalità da stabilirsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per il bilancio e la programmazione economica.
Il personale comandato o distaccato ai sensi del comma precedente è destinato in misura non inferiore al 90 per cento agli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - RUFFINI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-02-21;30#art-1