Art. 1
In vigore dal 11 feb 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
all', al secondo comma, sono soppresse le parole: "da costituire" e le parole: "realizzazione di un progetto di";
al terzo comma, le parole: "non oltre due mesi" sono sostituite con le seguenti: "non oltre trenta giorni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - BISAGLIA - DONAT-CATTIN - MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-02-08;18#art-1