Art. 1

In vigore dal 11 feb 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: all', al secondo comma, sono soppresse le parole: "da costituire" e le parole: "realizzazione di un progetto di"; al terzo comma, le parole: "non oltre due mesi" sono sostituite con le seguenti: "non oltre trenta giorni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 febbraio 1977 LEONE ANDREOTTI - BISAGLIA - DONAT-CATTIN - MORLINO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1977-02-08;18#art-1

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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis. — Testo vigente | Portale Normativo