Art. 3

In vigore dal 10 feb 1977
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 febbraio 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-02-08;16#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari. — Testo vigente | Portale Normativo