Art. 3

In vigore dal 1 gen 1977
Il sesto comma dell' della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dall' della legge 8 ottobre 1976, n. 689, è sostituito dal seguente: "Resta salva in ogni caso l'applicazione del nono comma dell' del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, così come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1976 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - PANDOLFI - STAMMATI - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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