Art. 1
In vigore dal 23 dic 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711, concernente norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3 l'undicesimo alinea è sostituito dal seguente:
"importazioni di reni artificiali e ricambi, di prodotti emoderivati nonché di carrozzine per il trasporto di spastici";
e al quattordicesimo alinea, dopo la parola: "Telespazio", sono aggiunte le seguenti: "Società italiana radio marittima".
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero, potranno essere apportate, prima del termine di scadenza di cui all' del presente decreto, riduzioni nella misura percentuale del diritto speciale di cui al citato , in relazione all'andamento della bilancia dei pagamenti e al corso della moneta nazionale sui mercati esteri".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI - PANDOLFI - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-12-14;845#art-1